Capo III
Art. 22
23 / 41Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
In vigore dal 8 lug 2017
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
(, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; , lettera c), e decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi..., esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa;
b-bis) esprime il parere di cui all', comma 2.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105.
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-22