Art. 14 · Competenza e attività (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
Capo III

Art. 14

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Competenza e attività (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

In vigore dal 21 nov 2018
Competenza e attività (, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; , legge 26 luglio 1965, n. 966; , decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; , decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione; e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale; f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato; g) le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi. 3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie. 4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' della legge 13 maggio 1940, n. 690. 6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139#art-14