Art. 8 · Perdita dell'anzianità
Sez. II

Art. 8

10 / 36

Perdita dell'anzianità

In vigore dal 5 apr 2006
1. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109#art-8