Art. 32 · Decorrenza di efficacia
Capo IV

Art. 32

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Decorrenza di efficacia

In vigore dal 5 apr 2006
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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