Art. 5
5 / 21Obblighi di sicurezza
In vigore dal 30 mar 2006
1. Fermo restando per gli impianti di cui all', quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, qualora non sia già sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, redige, secondo i criteri di cui all' del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.
3. Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui all', comma 1, lettera a), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-5