Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 30 mar 2006
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attività produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
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