Art. 19
19 / 21Abrogazioni
In vigore dal 30 mar 2006
1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973, n. 7, e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128#art-19