Art. 17 · Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc

Art. 17

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Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc

In vigore dal 30 mar 2006
1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
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