Art. 12
12 / 21Norme in materia di proprietà collaudo e riempimento delle bombole
In vigore dal 30 mar 2006
1. È considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
2. In caso di trasferimento di proprietà delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
3. Sulle bombole è apposto, in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria.
4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti.
5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti può eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli .
In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui territorio è ubicato l'impianto.
Storico versioni
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