Art. 6 · Attività formativa
Capo I

Art. 6

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Attività formativa

In vigore dal 18 mar 2006
1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti: a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi; b) corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni; c) iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale. 3. Le attività formative dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari. 4. L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e può inviare, con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-6