Art. 22 · Materie di negoziazione
Capo II

Art. 22

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Materie di negoziazione

In vigore dal 15 nov 2009
1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilità; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali; h) la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera. 2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-22