Art. 17 · Retribuzione di risultato
Capo I

Art. 17

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Retribuzione di risultato

In vigore dal 18 mar 2006
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-17