Capo I
Art. 13
13 / 29Valutazione annuale
In vigore dal 18 mar 2006
1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della progressione in carriera.
2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al provveditore regionale, al direttore generale e al Capo del Dipartimento.
3. Per i funzionari indicati al comma 1, i responsabili delle strutture, individuati ai sensi del comma 2, redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione di cui all' per l'attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui al comma 3.
5. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari nell'espletamento degli incarichi di funzione è effettuata sulla base delle modalità e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'esito negativo della verifica comporta per ciascun funzionario la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico.
Si osservano le disposizioni di cui all'.
6. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro, da ogni incarico per un periodo massimo di tre anni e collocato a disposizione. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere della commissione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-13