Capo I
Art. 11
11 / 29Competenze degli uffici dirigenziali generali
In vigore dal 18 mar 2006
1. Ferme restando le competenze del Capo del Dipartimento previste dall' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e dagli della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ai titolari degli uffici centrali di livello dirigenziale generale spetta stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici ai quali sono preposti, nonché il potere di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo per i settori di rispettiva competenza.
2. Nell'ambito territoriale di competenza, i provveditori regionali operano nelle materie loro devolute sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dagli uffici centrali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63#art-11