Art. 3
3 / 15Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 9 apr 2006
1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell', come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purchè si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purchè siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118#art-3