Art. 12 · Clausola di cedevolezza

Art. 12

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Clausola di cedevolezza

In vigore dal 7 apr 2006
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-08;114#art-12