Art. 10 · Sostanze diverse dagli ingredienti

Art. 10

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Sostanze diverse dagli ingredienti

In vigore dal 7 apr 2006
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-08;114#art-10