Art. 17 octies
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In vigore dal 21 apr 2024
1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-17-octies