Art. 17 bis · Segrettario generale

Art. 17 bis

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Segrettario generale

In vigore dal 31 lug 2007
1. Il segretario generale della Scuola: a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica; b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa; c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola; d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo; e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-17-bis