Art. 11 · Funzioni
Sez. III

Art. 11

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Funzioni

In vigore dal 31 lug 2007
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto. 2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26#art-11