Art. 5 · Ritardo

Art. 5

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Ritardo

In vigore dal 21 mar 2006
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall' del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-5