Art. 1 · Oggetto

Art. 1

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Oggetto

In vigore dal 21 mar 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l', comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare l'articolo 16, relativo alle violazioni delle disposizioni ivi contenute; Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: . Oggetto 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 dal Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: «Regolamento».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-1