Art. 9 bis · Quorum del consiglio giudiziario
Titolo II

Art. 9 bis

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Quorum del consiglio giudiziario

In vigore dal 31 lug 2007
1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. 2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-9-bis