Titolo II
Art. 12 ter
21 / 26Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario
In vigore dal 31 mag 2016
1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all', che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all', ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella penultima domenica e nel lunedi' seguente del mese di luglio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-12-ter