Art. 12 bis · Serie specifiche di dati di elevato valore

Art. 12 bis

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Serie specifiche di dati di elevato valore

In vigore dal 15 dic 2021
1. Alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019 all'interno delle categorie previste dall' e dall'allegato I della medesima direttiva, si applicano le seguenti disposizioni: a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che: 1) gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva; 2) siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi; 3) siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall' per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva; b) sono rese leggibili meccanicamente; c) sono fornite mediante API; d) sono fornite come download in blocco, se del caso. 2. L'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualità dei dati di cui al precedente comma 1, lettera a), in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i dati geospaziali. La cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto. Le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall'Istituto. I rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36#art-12-bis