Art. 69 · Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 69

69 / 153

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 83-bis (Clausola arbitrale). - Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-69