Art. 64 · Sostituzione dell'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 64

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Sostituzione dell'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Conto corrente, mandato, commissione). - I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell', primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-64