Art. 60 · Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 60

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Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All', primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "del giudice delegato; ma" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato dei creditori;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-60