Art. 54 · Sostituzione dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 54

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Sostituzione dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Atti compiuti tra i coniugi). - Gli atti previsti dall', compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-54