Art. 53 · Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 53

53 / 153

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-53