Art. 52 · Sostituzione dell'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 52

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Sostituzione dell'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Obbligazioni e titoli di debito). - I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-52