Art. 50 · Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 50

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Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-50