Capo IV
Art. 49
49 / 153Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell', primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-49