Art. 48 · Sostituzione dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 48

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Sostituzione dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). - Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-48