Art. 41 · Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IV

Art. 41

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Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-41