Art. 35 · Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo III

Art. 35

35 / 153

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). - In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all', nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli . Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all', un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-35