Art. 34 · Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo III

Art. 34

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Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori."; b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-34