Art. 16 · Sostituzione dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo II

Art. 16

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Sostituzione dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Appello). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello. L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall', primo comma. Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell' e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie. All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni. La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'. La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-16