Art. 150 · Disciplina transitoria
Capo XVIII

Art. 150

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Disciplina transitoria

In vigore dal 17 lug 2006
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.
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