Art. 142 · Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XIII

Art. 142

142 / 153

Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 166 (Pubblicità del decreto). - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell', secondo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-142