Capo XIII
Art. 142
142 / 153Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'articolo 166
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 166 (Pubblicità del decreto). - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell', secondo comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-142