Art. 134 · Sostituzione dell'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XI

Art. 134

134 / 153

Sostituzione dell'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria). - Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-134