Art. 130 · Sostituzione dell'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo XI

Art. 130

130 / 153

Sostituzione dell'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata). - Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-130