Art. 127 · Sostituzione dell'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IX

Art. 127

127 / 153

Sostituzione dell'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Nuova proposta di concordato). - Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-127