Art. 120 · Sostituzione dell'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IX

Art. 120

120 / 153

Sostituzione dell'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Efficacia del decreto). - La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell' ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-120