Art. 116 · Sostituzione dell'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IX

Art. 116

116 / 153

Sostituzione dell'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Concordato nel caso di numerosi creditori). - Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-116