Art. 112 · Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo IX

Art. 112

112 / 153

Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-112