Art. 22 · Disposizioni finanziarie

Art. 22

22 / 54

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 gen 2007
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all', comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-22