Art. 7 ter · Disposizioni in materia di azione diretta
Capo I

Art. 7 ter

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Disposizioni in materia di azione diretta

In vigore dal 12 ago 2010
1. Il vettore di cui all', comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.

Note all'articolo

  • Il D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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