Art. 21 · Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica
Capo II

Art. 21

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Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica

In vigore dal 25 giu 2020
1. I conducenti di cui all', comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-21