Art. 20 · Formazione periodica
Capo II

Art. 20

25 / 30

Formazione periodica

In vigore dal 25 giu 2020
1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all' hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all', comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all', comma 5-bis. 4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validità della qualificazione di cui all'. 5.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2013, N. 2. 6.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2013, N. 2. 7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente"; b) al comma 1, dopo le parole: "ovvero della patente di guida", sono inserite le seguenti: "o della carta di qualificazione del conducente".

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286#art-20